Voli cancellati o in ritardo, ecco quali sono i diritti dei passeggeri

Voli cancellati o in ritardo, ecco quali sono i diritti dei passeggeri
In questo periodo decine di migliaia di persone finiscono vittime dei voli cancellati o in forte ritardo (anche di 6-7 ore) ogni giorno. Ma il contesto territoriale in cui il disagio si verifica e anche la nazionalità della compagnia aerea giocano un ruolo importante sul fronte delle tutele previste per i consumatori. Ecco alcune risposte.

Cosa posso fare se il mio volo è cancellato?
Se la compagnia aerea è basata nell’Unione europea si applica il Regolamento Ue 261: il passeggero vittima di un viaggio annullato ha diritto ad essere riaccomodato su un altro volo (non necessariamente della stessa compagnia) e può anche chiedere il risarcimento (oltre al rimborso del biglietto) se l’avviso di cancellazione è avvenuto meno di due settimane prima del decollo.

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E se a cancellare il volo è una compagnia extra Ue?
Allora bisogna vedere cosa prevede il contratto di servizio di quel vettore. Le norme, al di fuori dall’Ue, variano da Paese a Paese e spesso anche da vettore a vettore.
Qual è l’ambito di competenza del Regolamento Ue 261?
Il Regolamento si applica ai voli all’interno dell’Unione europea gestiti da un vettore comunitario o extracomunitario, ai voli che arrivano nell’Ue e operati da una compagnia comunitaria, ai voli che partono dall’Ue con destinazione al di fuori dell’Unione a bordo di un’aviolinea comunitaria o meno.

Quali sono i miei diritti in caso di viaggio annullato?
Ci sono tre livelli di tutela. Il primo: in caso di volo annullato hai il diritto di scegliere fra il rimborso, un volo alternativo o un volo di ritorno. Il secondo livello: hai anche diritto all’assistenza all’aeroporto. Il terzo livello: se sei stato informati della cancellazione meno di 14 giorni prima della data prevista per la partenza hai diritto a un risarcimento.

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A quanto ammonta il risarcimento?
Dipende dalla distanza: 250 euro, a passeggero, per voli fino a 1.500 chilometri, 400 euro per i voli oltre 1.500 chilometri dentro l’Ue e quelli compresi tra 1.501 e 3.500 chilometri, 600 euro per i viaggi oltre i 3.500 chilometri.
Si ha diritto sempre al risarcimento?
No. Questo non è dovuto se si viene informati più di 14 giorni prima della partenza o se l’informazione avviene tra 2 settimane e 7 giorni prima della partenza prevista ma in presenza dell’offerta di un volo alternativo che consentirebbe di partire non oltre 2 ore prima dell’orario originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’arrivo originariamente previsto. E ancora: il risarcimento non è dovuto se la compagnia può provare che la cancellazione deriva da circostanze eccezionali.

E se la cancellazione viene notificata meno di una settimana prima?
A quel punto il risarcimento non è dovuto se la compagnie offre un volo alternativo che consentirebbe di partire non oltre 1 ora prima dell’orario originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 2 ore dopo l’arrivo originariamente previsto. Se la compagnia propone un volo alternativo che consente di raggiungere la destinazione finale con un ritardo di 2, 3 o 4 ore, il risarcimento può essere ridotto del 50%.

Se resto bloccato in aeroporto cosa posso fare?
La compagnia deve garantire una serie di servizi. Tra questi: bevande e cibo, sistemazione in albergo (se si deve riprendere il viaggio il giorno successivo), trasporti tra l’aeroporto e l’albergo, due chiamate telefoniche.

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E se la compagnia aerea non fornisce un voucher o una sistemazione in albergo?
Se questo non è avvenuto e il viaggiatore ha dovuto pagare i pasti, le bevande, l’hotel allora la compagnia aerea deve rimborsare questi costi: la richiesta deve essere accompagnata dalle ricevute che dimostrano l’acquisto dei servizi.

Che succede se il mio volo è in ritardo?
Dipende. Se la partenza del volo è ritardata si ha diritto — sempre per il Regolamento Ue 261 — all’assistenza, al rimborso e a un volo di ritorno, «a seconda della durata del ritardo e della distanza del volo». Se si arriva a destinazione con un ritardo di oltre 3 ore si ha diritto al risarcimento, a meno che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali.

Cosa sono le circostanze eccezionali?
Tutte quelle situazioni che non si potevano evitare o prevedere come il maltempo, lo sciopero selvaggio, un blocco informatico, ecc.

Chi deve dimostrare le circostanze eccezionali?
La compagnia aerea è tenuta a mostrare gli estratti dei giornali di bordo o delle relazioni su eventuali incidenti che ne hanno ritardato lo spostamento all’organismo nazionale di applicazione competente.

Ho diritto ai pasti e alle bevande se il mio volo è in ritardo?
Sì, «in quantità ragionevole rispetto ai tempi di attesa». Si ha diritto anche a un paio di telefonate. Il Regolamento Ue 261 ricorda che questo «dipende dalla durata del ritardo e dalla distanza del volo»: un ritardo di 2 ore o più per i voli che non superano i 1.500 chilometri, un ritardo di 3 ore o più per i voli intracomunitari di più di 1.500 chilometri e per tutti gli altri voli tra 1.500 e 3.000 chilometri e un ritardo di 4 ore o più per tutti gli altri voli.

Come posso chiedere il risarcimento?
Per prima cosa deve sempre inviare un reclamo alla compagnia aerea compilando il modulo. In secondo luogo il viaggiatore può rivolgersi all’autorità nazionale competente. Oppure agli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie Oppure, ultimo livello, rivolgersi alla giustizia del proprio Paese di residenza Oppure contattare Confeuropa Consumatori:
office@confeuropaconsumatori.org
Numero Verde: 800 193 766

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