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MEDIAZIONE
E CONCILIAZIONE Mediazione e conciliazione sono due
termini strettamente connessi tra di loro anche se vengono utilizzati con un
significato leggermente diverso, in quanto, la normativa attuale definisce la
mediazione come la procedura finalizzata alla conciliazione. Nel dettaglio, il termine
mediazione deriva dall'americano "mediation" in cui si e fatta
rientrare la più ampia accezione di conciliazione in Italia. Attualmente, il
dettato normativo definisce la mediazione come la fase di ricerca dell'accordo
mentre il momento dell'accordo viene definito come conciliazione.
La mediazione è l'attività comunque denominata, svolta da un soggetto terzo
imparziale, finalizzata ad assistere due o più parti sia nella ricerca di un
accordo amichevole, per la composizione di una controversia (mediazione
facilitativa), sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della
stessa (mediazione aggiudicativa). La Mediazione è obbligatoria
dal 21 marzo del 2011: Prima di rivolgersi al giudice civile chi vanta un
diritto dovrà promuovere, davanti agli organismi preposti, un tentativo di
conciliazione senza il quale il giudizio sarà interrotto. Le materie previste per il
tentativo obbligatorio di conciliazione sono: diritti reali (distanze nelle
costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.); divisione; successioni
ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; risarcimento danni da responsabilità
medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
contratti assicurativi, bancari e finanziari; L’obbligatorietà per le
numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è in vigore dal 20 marzo 2012
per consentire un avvio graduale del meccanismo. Anche nei casi di mediazione
obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che,
secondo la legge, sono urgenti o comunque indilazionabili. ARBITRATO L'arbitrato è una procedura con cui
le parti si accordano per sottoporre la controversia tra loro insorta ad un
arbitro o ad un collegio di arbitri, che svolga la funzione di arbitro
imparziale e che emetta, alla fine del procedimento, una decisione (c.d. lodo). L'arbitrato si fonda su uno
specifico atto di compromesso che può essere sottoscritto prima o dopo
l'insorgenza della lite, oppure su di una clausola compromissoria inserita nel
contratto cui la controversia si riferisce. I costi possono essere elevati,
controbilanciati da un risparmio di tempo. Gli arbitrati possono essere: "amministrati" da parte
di un ampio numero di organizzazioni o enti, privati o pubblici, che conducono
le procedure secondo regole proprie; "ad hoc" qualora siano
gestiti direttamente dalle parti che stabiliscono le modalità di nomina degli
arbitri, il loro numero, le regole procedurali. L'arbitrato può distinguersi
anche in rituale o irrituale (o libero). L'arbitrato rituale è quello che segue
le previsioni del codice di procedura civile e risolve la controversia con un
lodo finale. L'arbitrato irrituale non è legato a obblighi di procedura e il
suo esito e valutabile alla stregua di un contratto.
L'arbitrato, infine, si può distinguere in arbitrato secondo diritto e secondo
equità. La decisione deve comunque tendere alla giustizia ma mentre nel primo
caso il parametro in base al quale misurarla è la legge, nel secondo è l'equità
del caso concreto. Il decreto n. 40 del 2006 Il decreto legislativo del 2
febbraio 2006, n. 40, entrato in vigore il 1° marzo 2006, ha novellato
l'istituto dell'arbitrato introducendo importanti modifiche. In particolare, nell' art.
806 c.p.c. si e previsto che "le parti possono far decidere da arbitri le
controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti
indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Le controversie di cui
all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge
o nei contratti o accordi collettivi di lavoro". Si è quindi chiarito come
la natura imperativa delle norme che si devono applicare non esclude la
possibilità di dedurre la contesa disponibili. Con la sentenza della Corte di Giustizia C-126/97 si è
prevista la possibilità di arbitrato anche sulle controversie in materia di
antitrust a condizione che vi sia la possibilità di censurare in sede
giurisdizionale la mancata od erronea applicazione di tali norme, quale motivo
di contrasto con l'ordine pubblico. FORMAZIONE L' Ente di formazione ADR
Conciliamo ha ottenuto la certificazione di qualità Agiqualitas. L' A.D.R. CONCILIAMO è al n.68 nel Registro degli Organismi di Formazione,
istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi del D.L. n. 5/2003,
D.M. 222/2004 e del Decreto Dirigenziale 24 Luglio 2006, quale ente abilitato a
tenere corsi di formazione per conciliatori. Il nostro settore formativo ha ad
oggetto la formazione di enti, società, professionisti pubblici e privati e
quanti altri, desiderino apprendere e approfondire le tecniche di risoluzione
extragiudiziale delle controversie (A.d.r.), quali conciliazione, mediazione,
negoziazione ed arbitrato. L'ente di formazione si avvale di provati ed esperti
professionisti nel campo dell'A.d.r., quali professori universitari, avvocati,
psicologi, dottori commercialisti e giuristi di impresa. I nostri docenti
svolgono attività professionale in qualità di negoziatori o conciliatori di controversie
tra imprese, imprese e consumatori, imprese e P.A., in proprio o in sedi
istituzionalizzate come le Camere di Commercio. CORSO PER CONCILIATORI
PROFESSIONISTI La mediazione finalizzata alla
conciliazione si sta affermando nel nostro Paese come modalità alternativa di
soluzione delle controversie civili e commerciali per deflazionare l'enorme
mole di contenzioso che pesa sui tribunali italiani. La figura del conciliatore
diventa, quindi, fondamentale, allo scopo di dare attuazione alle recenti normative,
che introducono il ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione,
procedura in cui le parti per raggiungere l'accordo che compone la lite, si
avvalgono della collaborazione e competenza di un terzo professionista neutrale
ed imparziale: il conciliatore. I nostri corsi di formazione per conciliatori
professionisti si prefiggono quindi lo scopo di fornire gli strumenti di base a
professionisti quali manager, direttori generali, quadri, avvocati, notai,
commercialisti e quanti altri si troveranno ad operare, nei più diversi settori
e nell'ambito delle proprie competenze professionali, quale conciliatori,
facilitatori e negoziatori della soluzione di controversie civili e commerciali. Al termine del corso verrà
rilasciato un attestato di frequenza. In particolare, l'A.D.R. CONCILIAMO offre
tipologie di percorsi specialistici nella materia delle tecniche A.D.R. sia a
livello internazionale che comunitario, della mediazione e conciliazione e
dell'arbitrato. Nell'ambito di tali corsi, oltre ad offrire i dettagli
giuridici e normativi, si attribuirà grande rilievo all'aspetto pratico,
consentendo la realizzazione di sessioni di simulazione e di esame di
documentazione, o di casi già verificatisi, allo scopo di consentire un
approccio teorico e pratico all'operatore che si affaccia al mondo delle
tecniche A.D.R.
L'A.D.R. CONCILIAMO offre, oltre al corso di conciliatore professionista, e ai
corsi giuridici, anche altri corsi di carattere altamente professionale,
indirizzati agli avvocati e ai commercialisti, nonché ai consulenti, alle
imprese, agli studenti e agli enti.
MEDIAZIONE 17
GIUGNO 2013
Con il “Decreto del Fare” torna la mediazione obbligatoria
Ritorna,
finalmente, la mediazione obbligatoria per la maggior parte delle controversie
civili.
Ha
mantenuto la parola il Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri allorché,
al momento del proprio insediamento a via Arenula, aveva promesso misure
straordinarie per l’ottimizzazione e il miglioramento dei livelli quantitativi
e qualitativi della giustizia civile.
Nel testo
del cosiddetto “decreto del fare”, varato sabato dall’Esecutivo, sono state
inserite numerose disposizioni atte a ripristinare la procedura di mediazione
quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria nella maggior parte
delle liti tra privati.
La
mediazione è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dal Decreto
Legislativo 28/2010, promulgato dal Governo Berlusconi (allora in carica) in
attuazione della delega contenuta nella Legge 69/2009 a propria volta recettiva
della Direttiva Comunitaria 52/2008.
Con
sentenza 272/2012, la
Corte Costituzionale aveva dichiarato la parziale
illegittimità del Decreto Legislativo 28/2010
La
Consulta aveva salvato l’istituto mediatizio nel merito, dichiarando
inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice
di Pace di Recco per sospetta incompatibilità della sua connotazione
obbligatoria con il diritto fondamentale di difesa sancito dall’articolo 24
della Carta Costituzionale.
I giudici
costituzionali avevano infatti ravvisato che la Direttiva 2008/52/CE non
ostasse ad un recepimento, ad opera del legislatore nazionale di qualsiasi
Stato membro dell’Unione Europea, creativo di un modello domestico di
mediazione delle liti civili e commerciali formalmente o sostanzialmente (in
quanto munito di incentivi per il suo esperimento ovvero sanzioni per la sua
mancata attivazione) obbligatoria.
Ed
all’uopo aveva richiamato la Consulta la sentenza emanata dalla sezione quarta
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 18 marzo 2010 nelle cause
riunite da C-317/08 a C-320/08, attraverso cui la Curia comunitaria mandò
scevro da rilievi il sistema della conciliazione obbligatoria pregiudiziale
nelle controversie tra operatori ed esercenti di servizi di telecomunicazione
di cui all’articolo 34 della Direttiva 2002/22/CE.
Alla
decisione di incostituzionalità la Corte Costituzionale
era piuttosto pervenuta supponendo che la citata Legge 69/2009
avesse recepito la Direttiva 2008/52/CE senza tracciare uno schema di
mediazione pregiudiziale obbligatoria e che, dunque, il Governo, nel processo
nomopoietico di attuazione del medesimo atto di delega, avesse esorbitato dalle
indicazioni del legislatore delegante, dando adito alla violazione
dell’articolo 77 della Carta Costituzionale.
Era dunque
rimasta aperta la porta al ripristino, finalmente avvenuto sebbene con
decorrenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla conversione in legge
del cosiddetto “decreto del fare”.
Nel
dettaglio, su proposta del Guardasigilli Cancellieri, è stata nuovamente posta
in essere – stavolta con un atto normativo formalmente autonomo dalla Legge
69/2009 e quindi immune da rischi di incostituzionalità, anzi corroborato dai
rilievi espressi dalla stessa Consulta sull’ammissibilità della connotazione
obbligatoria nella sentenza 272/2012 – pressoché integralmente la disciplina
originariamente tracciata dal Decreto Legislativo 28/2010.
Le uniche
modiche apportate concernono:
·
l’esclusione delle
controversie da infortunistica stradale dal novero delle liti soggette a
mediazione pregiudiziale obbligatoria; ·
la sottoposizione a
mediazione pregiudiziale obbligatoria dei procedimenti sommari di accertamento
tecnico preventivo; ·
la riduzione, da
quattro a tre mesi, della durata massima della procedura; ·
l’attribuzione
automatica dello status di mediatore agli avvocati regolarmente iscritti
all’albo; ·
la necessità della
sottoscrizione dei verbali procedurali anche ad opera degli avvocati
eventualmente assistenti delle parti (il che evidentemente apre la strada al
riconoscimento definitivo dell’importanza dell’avvocato in mediazione); ·
la previsione di un
prima sessione meramente esplorativa e dunque atta a consentire la verifica
della concreta bonaria componibilità della controversia, con costi ridotti per
le parti in caso di accertamento dell’impossibilità di concludere la
mediazione; ·
l’attribuzione al
giudice della facoltà, nell’ambito della mediazione delegata, di individuazione
dell’organismo di mediazione.
Vecchio testo
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Nuovo testo
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Art. 4, comma 3
All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è
tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del
procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’informazione deve essere
fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di
informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il
documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve
essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che
verifica la mancata allegazione del documento informa la parte della facoltà
di chiedere la mediazione.
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Art. 4, comma 3
All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è
tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del
procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì
l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve
essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli
obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è
annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto
dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale
giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se
non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della
facoltà di chiedere la mediazione.
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Art. 5, comma 1
Espunto
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Art. 5, comma 1
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa
a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di
aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire
il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il
procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre
2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo
128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve
essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal
giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione
è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando
la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140
e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni.
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Art. 5, comma 2
Salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice,
anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo
stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse
a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima
dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza
non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono
all’invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata
avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per
la presentazione della domanda di mediazione.
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Art. 5, comma 2
Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello,
valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento
delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione. Il
provvedimento di cui al periodo precedente indica l’organismo di mediazione
ed è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero,
quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il
giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente
alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda
di mediazione.
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Art. 5, comma 4
Il comma 2 non si applica:
a) nei procedimenti per
ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida
di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del
codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori,
fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma,
del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione
o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di
consiglio; f) nell’azione civile esercitata
nel processo penale.
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Art. 5, comma 4
I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione
della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o
sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di
procedura civile;
b bis) nei procedimenti di consulenza tecnica
preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis
del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia
dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di
procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all’esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
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Art. 5, comma 5
Salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il
contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una
clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito,
il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa,
assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa
la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione
sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’organismo
indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza,
davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui
all’articolo 4, comma 1. In
ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo
statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo
iscritto.
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Art. 5, comma 5
Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto
costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e
il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di
parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici
giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva
udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo
il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il
tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è
presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel
registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo
il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti
possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto
costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.
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Art. 6, comma 1
Il procedimento di mediazione ha una durata non
superiore a quattro mesi.
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Art. 6, comma 1
Il procedimento di mediazione ha una durata non
superiore a tre mesi.
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Art. 6, comma 2
Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di
deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato
dal giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione
feriale.
Art. 7
Il periodo di cui all’articolo 6 non si computa ai
fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
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Art. 6, comma 2
Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di
deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato
dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice
dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del
comma 1 dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, non è
soggetto a sospensione feriale.
Art. 7
Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del
rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, non si
computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
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Art. 8, comma 1
All’atto della presentazione della domanda di mediazione,
il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro
tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda
e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo
idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle
controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può
nominare uno o più mediatori ausiliari.
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Art. 8, comma 1
All’atto della presentazione della domanda di
mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa un
primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti
le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta
giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro
sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la
ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che
richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più
mediatori ausiliari.
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Art. 8, comma 5
Espunto
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Art. 8, comma 5
Dalla mancata partecipazione senza giustificato
motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di
prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del
codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei
casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza
giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di
una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il
giudizio.
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Art. 11, comma 1
Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore
forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo.
Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di
conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di
conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque
momento del procedimento.
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Art. 11, comma 1
Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore
forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo.
Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di
conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di
conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque
momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il
mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo
13.
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Art. 12, comma 1
Il verbale di accordo, il cui contenuto non è
contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza
di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto
del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo. Nelle
controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il
verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario
l’accordo deve avere esecuzione.
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Art. 12, comma 1
Il verbale di accordo, sottoscritto dagli avvocati
che assistono tutte le parti, il cui contenuto non è contrario all’ordine
pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo
accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del
tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo. Nelle controversie
transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è
omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere
esecuzione.
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Art. 13, comma 1
Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96
del codice di procedura civile.
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Art. 13, comma 1
Quando il provvedimento che definisce il giudizio
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la
proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e
la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente
relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio
dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del
codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per
il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.
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Art. 13, comma 2
Espunto
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Art. 13, comma 2
Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente
al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali
ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla
parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso
dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese
di cui al periodo precedente.
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Art. 13, comma 3
Espunto
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Art. 13, comma 3
Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non
si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
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Art. 16, comma 4 bis
Inesistente
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Art. 16, comma 4 bis
Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto
mediatori.
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Art. 17, comma 4
Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono
determinati:
a) l’ammontare minimo e massimo
delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e
le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l’approvazione
delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti
privati;
c) le maggiorazioni massime delle
indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell’ipotesi di
successo della mediazione.
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Art. 17, comma 4
Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del
presente articolo, con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono
determinati:
a) l’ammontare minimo e massimo
delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e
le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l’approvazione
delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti
privati;
c) le maggiorazioni massime delle
indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell’ipotesi di
successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle
indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di
procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1.
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Art. 17, comma 5
Espunto
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Art. 17, comma 5
Quando la mediazione è condizione di procedibilità
della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal
giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna
indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio
2002, n. 115. A
tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può
essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di
inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a
comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
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Art. 17, comma 5 bis
Inesistente
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Art. 17, comma 5 bis
Quando, all’esito del primo incontro di
programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato
accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per
ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80
euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di
valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000
euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore.
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MEDIAZIONE 17
GIUGNO 2013
Decreto del fare: la
mediazione torna obbligatoria
Smaltire
i contenziosi civili ripristinando la mediazione obbligatoria
Gli argomenti toccati nella
conferenza stampa di sabato scorso, 15 giugno, nella quale il Governo ha
esposto tutti i provvedimenti che saranno oggetto del prossimo decreto del fare,
sono diversi e corposi. Le novità in arrivo sul fronte della Giustizia Civile, riguardano principalmente gli
organismi di mediazione. La priorità del cambiamento rispecchia la
necessità di trovare una soluzione all’annoso problema dello smaltimento dei contenziosi arretrati in ambito
civile, e soprattutto alla lentezza del complicato sistema di
Giustizia italiano. Uno degli argomenti principalmente addotti quale possibile
spiegazione all’impietosa condizione di stasi del nostro Paese è infatti la
lenta e farraginosa giustizia nostrana, contrassegnata da tempistiche oblunghe
e penalizzata da lungaggini di natura burocratica che rendono il sistema oltre
che inefficace, talvolta del tutto inutile. Senza menzionare poi i costi fissi della giustizia, come contributo
unificato, tassazione atti giudiziari, diritti di copia, bolli e così via, i
quali da un lato conoscono una crescente salita, costante e a dismisura, mentre
dall’altro, tramite l’imposizione di tariffe poco dignitose (i famosi
parametri), non fanno altro che svalutare l’operato dei professionisti.
Oggi, tra le soluzioni proposte
dal decreto vi è quella di ripristinare la mediazione obbligatoria, come noto eliminata dalla Corte
Costituzionale nel suo carattere di
obbligatorietà, fatta eccezione per le cause concernenti i sinistri stradali,
apportando delle rettifiche e immettendo specifiche procedure che, secondo
l’esecutivo, “consentiranno di non arrivare nemmeno al
processo”. Il comma 4-bis, aggiunto all’ art. 16 del Dlgs 28/2010,
stabilisce inoltre che tutti gli avvocati siano abilitati di
diritto a svolgere il ruolo di mediatore professionista,
dietro il totale apprezzamento di coloro che, investendo tempo e denaro, hanno
portato a termine corsi di formazione e aggiornamento. Si prevede anche la predisposizione
di un tetto massimale per l’indennità di mediazione (per ciascuna parte)
qualora, al termine del primo incontro di
programmazione con il mediatore, il procedimento dovesse
concludersi con un mancato accordo.
In tal senso, il decreto
specificatamente prescrive: 80 euro, per le controversie di valore fino a 1.000
euro; 120 euro, per quelle di valore fino a 10.000 euro; 200 euro, per quelle
di valore fino a 50.000 euro; 250 euro, per le controversie di valore
superiore. Il sistema potrebbe pertanto rivelarsi un efficiente escamotage
volto adisincentivare le parti dal concreto raggiungimento di un accordo quando, fin da principio, viene a
mancare la volontà di definire la lite, dal momento che il soggetto che non ci
tiene ad arrivare all’accordo già sa che non dovrà versare oltre l’importo
prescritto. Bisognerà quindi attendere i prossimi giorni per capire quali
modifiche saranno effettivamente approvate e quali invece riceveranno lo stop.
In aggiunta all’ambito mediativo, il provvedimento del fare parla anche di:
- stage di formazione indirizzati ai neolaureati in
giurisprudenza che dovrebbero essere dislocati presso gli uffici
giudiziari dei Tribunali (anche se tuttavia non è ancora chiaro se essi
riceveranno retribuzione e quali tipologie di mansioni dovranno svolgere);
- 400 giudici non togati presso le Corti d’Appello;
- delega ai notai per
le operazioni di divisione nei giudizi di scioglimento di comunioni.
Da notare, infine, anche il fatto
che vede introdotto tra i provvedimenti pensati per accelerare il recupero
crediti, il disegno che prospetta la riduzione a 30 giorni dei tempi di
fissazione della prima udienza ad opera del Giudice nell’opposizione a decreto ingiuntivo. Per questo motivo, è
attesa una variazione del C.p.C. dal momento che l’udienza, attualmente, non
viene fissata dal Giudice bensì dall’attore opponente, questo almeno per quanto
concerne il rito ordinario. Nulla si dice, invece, in merito alla nodosa
questione della carenza di organico negli uffici giudiziari, forse il
principale problema dell’apparato di giustizia italiano, non ponendo
dunque alcuna eventuale soluzione alla mancanza che
sistematicamente costringe a diminuire sempre di più i giorni di apertura
al pubblico.
MEDIAZIONE 17
GIUGNO 2013
Mediazione
obbligatoria nei processi, il ritorno con il decreto “del fare”
Torna, dopo la sonora bocciatura della Corte
costituzionale, la mediazione obbligatoria nei processi civili, tranne per
quelli riguardanti danni da circolazione stradale
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Decreto del fare: mediazione civile obbligatoria
Tante le novità contenute nel
decreto del fare del Governo Letta e tra queste capitolo importante è quello
che riguarda la giustizia civile. Il discorso è sempre lo stesso da anni:
processi troppo lunghi e spese eccessive. Come rimediare a tutto? In passato si
era parlato della mediazione obbligatoria nei processi civili e commerciali. Di
recente però la Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012
aveva bocciato la mediazione obbligatoria, con il beneplacito dell’avvocatura e
degli addetti ai lavori. Ora il decreto del fare, il nuovo decreto sviluppo
adottato dal Governo guidato da Letta, ha previsto la reintroduzione della mediazione
obbligatoria nei contenziosi civili e commerciali, escludendo però le
controversie per danni derivanti dalla circolazione stradale, al fine di
alleggerire il carico della giustizia di un milione 157mila processi nei
prossimi cinque anni.
Le reazioni
Le reazioni sono diverse. Da una
parte i mediatori che salutano con entusiasmo alla reintroduzione della
mediazione obbligatoria, dopo la bocciatura della Consulta e dall’altra gli
avvocati. L’Oua, l’organismo unitario dell’avvocatura ha dichiarato, tramite il
suo presidente, Fabio Sportelli: “Registriamo con sconcerto la reintroduzione
della mediazione obbligatoria che aveva dato già cattiva prova di sé
nell’applicazione verificatasi prima che la Corte Costituzionale
lo bocciasse sonoramente”.
Mediazione civile: tutte le novità
Le novità su fronte della
mediazione civile, reintrodotta dal decreto del fare, riguardano:
- esclusione dell’obbligatorietà
dell’istituto nel caso di controversie riguardanti danni per la
circolazione di veicoli e natanti,
- introduzione della mediazione
prescritta dal giudice, fuori dei casi di obbligatorietà ex ante e sempre
nell’area generale dei diritti disponibili;
- integrale gratuità della
mediazione per i soggetti che, nella corrispondente controversia giudiziaria, avrebbero
avuto diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- abbattimento dei costi della
mediazione, in particolare di quella obbligatoria, attraverso la previsione di
un importo contenuto, comprensivo delle spese di avvio, per l’incontro preliminare;
- durata della mediazione in 3
mesi, invece di 4, trascorsi i quali il processo può sempre essere iniziato o
proseguito;
- riconoscimento di diritto, agli
avvocati che esercitano la professione, della qualità di mediatori.
MEDIAZIONE 17
GIUGNO 2013
Torna la mediazione
obbligatoria con il “decreto del fare”.
Con la nuova
conciliazione obbligatoria preventiva, saranno considerati mediatori tutti gli
avvocati di diritto; incluse tutte le materie della precedente mediazione,
salvo i sinistri stradali. È stata reintrodotta la mediazione civile
obbligatoria come condizione di
procedibilità dell’azione giudiziaria: il provvedimento che ha reinserito
il tanto discusso istituto è stato approvato, dal consiglio dei ministri, lo
scorso sabato 15.06.2013, con il decreto detto
“decreto del fare”.
Al momento
il Governo Letta non ha diffuso il testo integrale del D.L., tuttavia ha
diffuso un comunicato con il riassunto del decreto stesso, contenente una
presentazione dettagliata per come diffusa agli organi di stampa.
Nel
ripristinare la mediazione civile obbligatoria, il governo ha intesto
accogliere le proposte che erano state avanzate dall’avvocatura. Ecco quindi le
diversità della nuova mediazione rispetto a quella che, invece, lo scorso
ottobre, la consulta aveva dichiarato incostituzionale:
Materie: no sinistri stradali
Non
rientreranno nella mediazione obbligatoria le liti relative ai danni da
circolazione stradale. Restano confermate invece le altre materia, dal
condominio alle successioni. Sono quindi comprese le cause relative a condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Mediazione prescritta dal giudice
È stata
introdotta una mediazione prescritta dal giudice, che opera fuori dai casi
della mediazione obbligatoria preventiva, e sempre per quanto attiene ai
diritti disponibili. Si tratta di una mediazione endoprocessuale, da parte del
giudice che deve formulare una sua proposta transattiva: la parte che rifiuta
senza motivo si espone al rischio di eventuali responsabilità processuali in
quanto il suo rifiuto della proposta costituisce comportamento valutabile
ai fini del giudizio.
Gratuità o abbattimento dei costi
La
mediazione sarà interamente gratuita per tutti i soggetti che, nel
corrispondente giudizio, hanno diritto all’ammissione al gratuito patrocinio.
Per i restanti casi è prevista la forfettizzazione e abbattimento dei costi
della mediazione, in particolare di quella obbligatoria, attraverso la
previsione di un importo contenuto, comprensivo delle spese di avvio, per
l’incontro preliminare.
Incontro preventivo
Viene previsto
un incontro preliminare, informativo e di programmazione, in cui le parti,
davanti al mediatore, verificano con il professionista se sussistano effettivi
spazi per procedere alla mediazione.
Durata
La
mediazione avrà una durata di massimo tre mesi invece di quattro. Decorso tale
termine, il processo potrà essere iniziato o proseguito.
Titolo esecutivo
Per divenire
titolo esecutivo e per potersi iscrivere ipoteca giudiziale, l’accordo concluso
davanti al mediatore deve essere non solo omologato dal giudice, ma anche
sottoscritto da avvocati che assistano le parti. Dunque, è stato accolto
l’accorato appello proposto dalla avvocatura – con un interessante compromesso
– della necessità della presenza dei legali alla conciliazione.
Qualifica di mediatori
Gli avvocati
che esercitano la professione saranno considerati, di diritto, con la qualifica
di mediatori. Con buona pace di quanti, invece, in passato, avevano speso
elevati importi per i corsi di formazione.
Conseguenze
Quando,
all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il
procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo
delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di
avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a mille euro;
di 120 euro, per le liti di valore sino a 10 mila euro; di 200 euro, per le
liti di valore sino a 50 mila euro; di 250 euro, per le liti di valore
superiore. E chi non partecipa alla mediazione paga una somma pari al
contributo unificato per la lite.
MEDIAZIONE 17
GIUGNO 2013
Con il Decreto del Fare del Governo Letta, viene ‘risvegliato’
dal coma l’istituto della mediazione.
C’era da
aspettarselo, anche perché la Corte delle Leggi, con la sentenza 272/12, aveva
dichiarato incostituzionale il DLgs 25/2010 SOLO per eccesso di delega.
Secondo
il Ministro Cancellieri, la ‘Nuova
Mediazione’, di cui non si conoscono ancora termini e condizioni, impedirà
quasi sempre di arrivare al processo.
Lo scopo
del nuovo pacchetto di disposizioni sulla giustizia contenuto nelDecreto
del Fare è quello di ridurre di oltre 1 milione il numero delle cause giacenti
(soprattutto nel grado di appello).
Rispetto
‘alla vecchia conciliazione’ ci
sono 8 novità, in gran parte volute,
si sottolinea nella relazione che accompagna il decreto del fare, dalla stessa avvocatura.
Queste
novità sono:
1) esclusione delle liti sulla
responsabilità per danno derivante dalla circolazione di veicoli.
Le altre materie sono confermate. Nella materia condominiale era già stata
reintrodotta dal Codice del Condominio con il nuovo articolo 71 quater della
Disp. Att. C.c. 1);
2)
introduzione della
mediazione prescritta dal giudice, anche in casi di non obbligatorietà
e sempre nell’area generale dei diritti disponibili;
3) integrale gratuità della
mediazione per i
soggetti che, nella corrispondente controversia giudiziaria, avrebbero avuto
diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
4)
previsione di un incontro
preliminare, per verificare se sussistano effettivi spazi per
procedere alla mediazione;
5) forfettizzazione e
abbattimento dei costi della mediazione, in particolare di quella
obbligatoria, attraverso la previsione di un importo contenuto, comprensivo
delle spese di avvio, per l’incontro preliminare;
6) limite temporale della durata
della mediazione in 3 mesi, anziché di 4, decorsi i quali il processo
può essere iniziato o proseguito;
7)
previsione della necessità che, per
divenire titolo esecutivo e
per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale, l’accordo
concluso con il mediatore deve essere non solo omologato dal giudice, ma anche
sottoscritto dagli avvocati che
assistono le parti;
8) riconoscimento di diritto,
agli avvocati che esercitano la professione, della qualità di mediatori.
Per
incentivare alla chiusura dei processi già dalla fase mediativa, poi, sulla
falsariga di quanto previsto per il processo del lavoro, il giudice civile,
alla prima udienza o sino al termine dell’istruzione, formula alle parti una
proposta transattiva o conciliativa che se rifiutata, ovviamente senza
giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile ai fini della
condanna alle spese.
Nel
decreto del fare, infine, ci sono altre importanti innovazioni giudiziarie,
alcune, per la verità, poco condivisibili:
1) Giudici Ausiliari – Per abbattere l’arretrato si punta sull’impiego
straordinario di 400 giudici ausiliari, selezionati tramite un concorso per
titoli (poco condivisibile) tra magistrati e avvocati dello Stato in pensione,
professori e ricercatori universitari, avvocati e notai (molto poco
condivisibile, perché dà lavoro a chi ha già un reddito);
2) Stage
per i giovani – Viene data la possibilità ai laureati in giurisprudenza più
meritevoli di svolgere uno stage di formazione negli uffici giudiziari dei
tribunali e delle corti d’appello.
3)
Concordato Preventivo (condivisibile… anzi, come mai non è stato pensato prima)
– Per evitare condotte abusive dello strumento del concordato preventivo come
introdotto dai pacchetti Monti, l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice
domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco
dei suoi creditori e dei debiti. Il tribunale potrà nominare un commissario che
controllerà se l’impresa si sta attivando per predisporre una proposta di
pagamento ai creditori
4)
Decreti Ingiuntivi (ottimo rimedio contro le opposizioni dilatorie)- I giudizi
di opposizione ai decreti ingiuntivi SARANNO PIU’ VELOCI. Quando il convenuto
in opposizione chiede di anticipare l’udienza, il giudice deve fissare entra trenta
giorni rispetto alla scadenza del termine minimo a comparire. Il
giudice deve provvedere alla prima udienza sull’istanza di concessione della
provvisoria efficacia del decreto ingiuntivo.
5) Foro
delle Imprese estere – Per incentivare gli investimenti stranieri in Italia, le
cause che coinvolgono gli investitori esteri che non hanno una sede in Italia
vengono concentrate sui tribunali e sulle Corti d’appello di Milano, Roma e
Napoli (città ben collegate con l’estero), consentendo così una maggiore
prevedibilità delle decisioni e minori costi;
6)
Sentenza Breve – Viene modificato l’articolo 118 delle disposizioni per
l’attuazione del Codice di procedura civile, stabilendo che la motivazione
della sentenza civile deve consistere nella «concisa esposizione dei fatti
decisivi e dei principi di diritto rilevanti», anche attraverso il riferimento
esclusivo a precedenti conformi e il rinvio a specifici contenuti degli atti
difensivi o comunque di causa
1.
Art. 71-quater disp.
att. c.c. – “Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle
derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del
libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti
disposizioni per l’attuazione del codice. La domanda di mediazione deve essere
presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione
ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio e’
situato. Al procedimento e’ legittimato a partecipare l’amministratore, previa
delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136,
secondo comma, del codice. Se i termini di comparizione davanti al mediatore
non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore
dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. La
proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza
di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la
predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore
fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per
l’amministratore di munirsi della delibera assembleare». ↩
MEDIAZIONE 17
GIUGNO 2013
Decreto “del fare”:
torna la mediazione obbligatoria
Tra
le tante norme del decreto, una prevede la reintroduzione dell'obbligatorietà
della mediazione civile ad esclusione delle cause per sinistri stradali.
Concentriamoci sulle novità in arrivo sul fronte della Giustizia Civile, alcune
delle quali, se attuate, saranno accolte favorevolmente dagli organismi di
mediazione, un po’ meno da tutti gli altri.
La priorità è trovare una soluzione all’annoso problema
dello smaltimento dei contenziosi arretrati in ambito civile, e soprattutto
alla lentezza della Giustizia Italiana.
E’ ormai di moda sostenere che gli imprenditori non
investono in Italia perché la giustizia è lenta, perché per recuperare un
credito occorrono anni ecc. ecc.
Non perché la tassazione è al 70%, perché il costo del
lavoro è tra i più alti del mondo, perché spesso c’è una tassa occulta da
pagare per poter lavorare, perché la burocrazia è lenta e farraginosa.
Per non parlare poi dei costi fissi della giustizia (contributo unificato, tassazione atti
giudiziari, diritti di copia, bolli ecc.) che da un lato aumentano a dismisura,
mentre dall’altro si cerca di svilire il lavoro dei professionisti imponendo
tariffe poco dignitose (i famosi parametri).
Tra le soluzioni proposte vi è quella di ripristinare la mediazioneobbligatoria, come noto bocciata dalla Corte Costituzionale nel suo carattere di obbligatorietà,
tranne che per le cause inerenti i sinistri stradali, apportando dei
correttivi e introducendo delle procedure che, secondo il governo, “consentiranno
di non arrivare nemmeno al processo”.
Il comma 4-bis, aggiunto all' art. 16 del DLGS 28/2010,
prevede inoltre che tutti gli avvocati siano abilitati di diritto a svolgre il ruolo di mediatore professionista, con buona
pace di coloro che hanno investito tempo e denaro nei corsi di formazione e
aggiornamento.
Si prevede inoltre un tetto massimo per l'indennità di
mediazione (per ciascuna parte) quando al termine del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con unmancato accordo (80
euro, per le controversie di valore fino a 1.000 euro; 120 euro, per quelle di
valore fino a 10.000 euro; 200 euro, per quelle di valore fino a 50.000 euro;
250 euro, per le controversie di valore superiore). Un ottimo sistema questo,
crediamo, per disincentivare le parti dal raggiungere un accordo quando fin dall'inizio
manca la volontà di definire la lite, perché chi non vuole arrivare ad un
accordo sa che non dovrà versare più di quell'importo.
Vedremo più avanti quali di questi correttivi saranno
approvati e le eventuali modifiche, ma certo è che l’esperienza di questi
ultimi due anni di mediazione non si può certo dire soddisfacente.
Oltre a questo si parla anche di:
- stage di formazione per neolaureati in
giurisprudenza che dovrebbero essere dislocati presso gli uffici
giudiziari dei Tribunali (non è chiaro se saranno retribuiti e che
mansioni dovranno svolgere).
- 400
giudici non togati presso le Corti d’Appello.
- delega ai notai per le operazioni di divisione
nei giudizi di scioglimento di comunioni.
Da notare inoltre che, tra i provvedimenti per accelerare
il recupero crediti, c'è a riduzione a 30 giorni dei tempi di fissazione della
prima udienza ad opera del Giudice nell’opposizione
a decreto ingiuntivo (ci
aspettiamo quindi una modifica del C.p.C. visto che l’udienza non è fissata dal
Giudice ma dall’attore opponente, almeno nel rito ordinario).
Nulla si dice invece sul vero problema della giustizia
italiana, ovvero la sistematica carenza
di organico negli uffici
giudiziari che costringe a ridurre sempre più i giorni di apertura al pubblico.
Estratto del comunicato stampa del 15 giugno 2013.
GIUSTIZIA CIVILE
Lo stato della giustizia civile costituisce, senza dubbio,
uno dei fattori esogeni di svantaggio competitivo per la società italiana, in
particolare per chi produce e lavora. Siamo al 158° posto nel mondo
nell’indice di efficienza di recupero del credito a causa dei tempi lunghi e
1.210 giorni è la durata media dei procedimenti civili per il recupero crediti.
Allarmante è, inoltre, il numero di condanne riportate dallo Stato per
violazione del termine della ragionevole durata dei processi.
Cosa cambia
Per far fronte a queste criticità il decreto contiene una
serie di misure volte a:
1. Incidere sui tempi della giustizia civile e
migliorarne l’efficienza.
A tal fine si prevede:
Il ripristino – per diminuire il numero dei procedimenti
giudiziari in entrata – della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di
cause, con l’esclusione (richiesta dall’avvocatura) delle controversie per
danni da circolazione stradale, il netto contenimento dei costi per la
mediazione e l’adeguato coinvolgimento della classe forense;
l’istituzione di stage di formazione presso gli uffici
giudiziari dei tribunali. I giovani laureati in Giurisprudenza più meritevoli (valutati
in funzione della media degli esami fondamentali e dalla media di laurea)
potranno completare la predetta formazione presso i predetti uffici giudiziari,
che si potranno avvalere del loro qualificato contributo;
l’istituzione di un contingente di 400 giudici non togati
per lo smaltimento del contenzioso pendente presso le Corti di Appello;
l’istituzione della figura di assistente di studio presso
la Corte di cassazione: 30 magistrati ordinari già in ruolo potranno essere
assegnati dal CSM alle sezioni civili della Corte di Cassazione, per conseguire
un aumento della produttività del settore, contrastando l’attuale tendenza ad
un aumento delle pendenze (nel 2012 sono risultati quasi 100.000 processi
pendenti).
la possibilità – nell’ambito dei processi di divisione di
beni in comproprietà (notoriamente lunghi) – di attribuire la delega a un
notaio nominato dal giudice delle operazioni di divisione, quando ci sia
accordo tra i comproprietari sulla necessità di divisione del bene.
2. Contribuire a ricostituire un ambiente d’impresa
accogliente per gli investitori nazionali e internazionali fondato sulla
certezza del credito.
A tal fine si prevede:
La concentrazione esclusiva presso i Tribunali e le Corti
di appello di Milano, Roma e Napoli delle cause che coinvolgono gli investitori
esteri (senza sedi stabili in Italia) con lo scopo di garantire una maggiore
prevedibilità delle decisioni e ridotti costi logicistici.
La revisione del cosiddetto concordato in bianco. Lo
strumento è stato introdotto nel 2012 per consentire all’impresa in crisi
di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei
creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale una
domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle somme che si intendono
pagare ai creditori). Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè
domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso
non è evitabile) emerse dai primi rilievi statistici, si dispone che l’impresa
non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà
depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei
suoi debiti). Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale,
che controllerà se l’impresa in crisi si sta effettivamente attivando per
predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di
atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura;
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la
previsione che il giudice quando è presentata opposizione a decreto ingiuntivo
debba fissare la prima udienza non oltre 30 giorni e, in quella sede, decidere
sulla provvisoria esecuzione.
Le aspettative
Per effetto delle misure introdotte ci si attende, nei
prossimi 5 ANNI, un consistente abbattimento del contenzioso civile,
nonché un incremento dei procedimenti definiti. In particolare:
TRIBUNALI Definiti in 5 anni: + 675.000
APPELLO Definiti in 5 anni: + 262.500
CASSAZIONE Definiti in 5 anni: + 20.000
IMPATTO TOTALE IN 5 ANNI
Maggiori definiti: + 957.500
Minori sopravvenienze: - 200.000
Minori pendenze complessive: 1.157.000
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